Aste online in Italia
Sintesi
Se hai intenzione di aprire un sito di aste online in Italia, lascia perdere.
Spiegazione
Da un paio di giorni mi frullava in testa l’idea di aprire un sito di aste online specializzato, e tra il serio e il faceto avevo fatto partecipi alcuni amici della mia idea.
Al di là della bontà o meno dell’intuizione economica (che si scopre solo vivendo, per dirla con Battisti), ho subito lasciato perdere dopo aver letto la normativa italiana dedicata all’argomento.
Cito da Aste on line: ancora molte incertezze di Paolo Manganelli.
[...] nel caso in cui [...] il banditore d’asta metta semplicemente a disposizione il sito e la struttura tecnologica per l’esecuzione dell’asta senza essere coinvolto nella procedura di aggiudicazione, esso deve essere iscritto al ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione e dunque soggetto alle regole sancite dalla legge 3 febbraio 1989, n.39, dovendosi tale attività, qualificare come attività di intermediazione.
[...]
Orbene, accettando acriticamente l’interpretazione di cui sopra, in applicazione degli articoli 2 e 3 della l. 3 febbraio 1989, n. 39 si otterrebbe questo eclatante risultato: a) la società che voglia gestire aste on line dovrebbe necessariamente essere iscritta alla Camera di commercio come società di mediazione; b) il legale rappresentante di detta società e tutte le persone fisiche che ivi lavorano dovrebbero essere iscritti nel ruolo generale degli agenti di affari in mediazione e per potersi iscrivere, oltre a possedere determinati requisiti, dovrebbero sostenere apposito esame di abilitazione.Ebbene, ne conseguirebbe che tutte le software house e buona parte delle società che operano sull’internet sarebbero costrette a modificare il proprio oggetto sociale ed a sospendere la propria attività fino al giorno in cui i propri dipendenti non avranno conseguito l’iscrizione al ruolo generale degli affari in mediazione. Credo sinceramente che tutto ciò si commenti da sé, soprattutto alla luce del netto contrasto con i principi di semplificazione, armonizzazione e facilitazione della disciplina del commercio elettronico sanciti dalla predetta direttiva 2000/31/CE.
In vero, la qualificazione sopra citata appare non corretta anche sotto altro punto di vista. Non si vede, infatti, per quale ragione, un servizio di semplice locazione di piattaforma informatica – quello cioè offerto dalle software house – ovvero la prestazione di servizi misti, quali la messa a disposizione di una piattaforma informatica insieme agli addizionali servizi di scouting sui fornitori da invitare all’asta, debba essere ricondotto all’esercizio di una attività di mediazione.
[...]
Quello a cui si assiste in merito alla regolamentazione delle aste on line è, in realtà, un deja vue. Si tratta dell’incapacità degli operatori del nostro diritto ad accettare e ad adeguarsi alle nuove figure giuridiche ed alle nuove fattispecie che di volta in volta la tecnologia freneticamente propone, nonché della loro ostinazione nel voler estendere analogicamente l’ambito di applicazione di leggi obsolete a fattispecie addirittura inesistenti al momento della loro promulgazione.
E all’estero come funziona? Cito da Aste on line e miopia legislativa di Roberto Manno.
[...]
Gran Bretagna
Non vi sono controlli di legge nella conduzione delle aste on line. Queste, come le aste tradizionali sono soggette alle leggi normalmente applicabili in materia di contratti, agenzia, fornitura di beni e servizi, protezione dei consumatori, leggi speciali relative ad alcune categorie di prodotti, giurisdizione e controlli all’esportazione.
[...]
Svezia
Non v’è alcun bisogno di autorizzazioni per condurre aste on line in Svezia.
[...]
Italia
[...] Nell’ipotesi in cui il banditore d’asta si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione, soggetta alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 o in quelle dettate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (ossia attività di mediazione soggetta ad iscrizione presso il ruolo ordinario degli agenti in affari di mediazione, ndr).
[...] il sistema organizzato dal banditore deve prevedere l’impossibilità per gli interessati di iscriversi sia come venditore che come acquirente.
A questo punto dobbiamo osservare che gli stessi siti di aste avvertono sull’impossibilità tecnica di garantire la veridicità dei dati forniti dagli utenti ( e quindi di sapere chi c’è dietro l’alias). Più che predisporre una policy di comportamento e sospendere i “furbetti” non è dato al momento. Inoltre, alle aste on line non ci si iscrive, ma si partecipa una volta iscritti.Infine, è il termine “banditore” che solleva le maggiori perplessità.
La Camera di commercio di Parigi così ha illustrato con una breve nota la legge francese di riforma:
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne constituent pas des ventes aux enchères publiques. Elles ne sont donc pas soumises à la loi du 10 juillet, à l’exception des opérations de courtage sur des biens culturels. (voir page suivante).
En effet, elles se caractérisent par l’absence d’adjudication (déclaration par laquelle un meuble mis aux enchères est attribué au plus offrant) et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties.
Fate vobis.